Codice interno

Art 1 – Scopi

Conformemente a quanto stabilito dallo Statuto, la Fondazione eroga contributi finalizzati a supportare la qualità della vita e la crescita economica, sociale e culturale del territorio di Massa Carrara.

L’assegnazione dei contributi è preceduta da una selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare allo scopo di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

È esclusa qualsiasi forma, diretta od indiretta, di erogazione e di qualsiasi tipo di sovvenzione a favore di enti con fini di lucro, imprese, partiti o movimenti politici e organizzazioni sindacali, nonché a favore di soggetti che perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

Al fine di ottimizzare i propri interventi la Fondazione si organizzerà per analizzare e mappare il contesto locale, avendo cura di interpretarne fabbisogni e aspettative.


Art 2 – Principi generali

Nel perseguire gli obbiettivi statutari i Fondatori, i Consiglieri, il Revisore legale ed i collaboratori della Fondazione:

  • improntano lo svolgimento della loro attività a trasparenza, lealtà, correttezza e rispetto delle persone;
  • assicurano la totale riservatezza di tutte le informazioni sensibili relative alle cariche, ai lavori e alle decisioni degli organi della Fondazione;

Art 3 – Rapporti con beneficiari

Il comportamento dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Revisore legale e dei collaboratori nei confronti dei beneficiari e dei soci partecipanti si attiene ai seguenti principi deontologici:

  • divieto di orientare le erogazioni con il fine di ottenere vantaggi personali, per le proprie famiglie o a favore di aziende in cui detengono partecipazioni;
  • divieto di approfittare della propria posizione nella Fondazione per conseguire benefici a titolo personale;
  • divieto di accogliere raccomandazioni e pressioni che interferiscano con il corretto funzionamento della Fondazione;
  • obbligo di agire in piena autonomia e di informare il Consiglio di amministrazione su eventuali tentativi di interferenza con l’attività della Fondazione;
  • obbligo di rispettare e promuovere il prestigio della Fondazione, evitando di intaccarne l’immagine verso l’esterno e sui media.

Art 4 – Conflitti di interesse

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o pregiudicare la capacità dei Consiglieri e dei collaboratori di perseguire gli obbiettivi della Fondazione deve essere immediatamente comunicata e determina l’obbligo di astenersi da tutte le decisioni relative a tale situazione.


Art 5 – Indipendenza e professionalità dei Consiglieri

Nel nominare i Consiglieri, l’Assemblea dei Soci fondatori si preoccuperà di selezionare persone qualificate, in grado di operare nella massima indipendenza, di coordinare in modo ottimale le risorse e di rapportarsi alla comunità locale in consonanza con gli obbiettivi della Fondazione.

Ad ogni rinnovo del Consiglio, un quarto (1/4) dei membri sarà di nuova nomina; un consigliere, inoltre, non potrà essere confermato per più di due mandati consecutivi (senza tenere conto dell’assunzione dell’incarico iniziale contestuale alla sottoscrizione dell’atto costitutivo).


Art 6 – Richieste erogazioni

Per accedere alle selezioni per l’erogazione dei contributi, i richiedenti devono:

  • presentare domande corredate da tutte le informazioni utili ad evidenziare gli obiettivi perseguiti;
  • indicare le risorse richieste e gli usi che intendono farne;
  • impegnarsi a presentare una documentazione analitica e verificabile delle spese sostenute.

Affinché i contributi erogati vengano impiegati in modo coerente alla richiesta, la Fondazione ne verifica l’effettivo utilizzo; nei casi di progetti complessi, l’erogazione può essere suddivisa in più rate legate al conseguimento di obiettivi o avanzamenti prefissati.

Le attività che si svolgono in seno alla Fondazione e ai suoi organi sono documentate in modo che siano tacciabili i relativi passaggi decisionali. In particolare, i dati contabili saranno raccolti e registrati con trasparenza e correttezza.


Art. 8 – Visibilità

La Fondazione pubblicizzerà sul proprio sito internet gli “indirizzi programmatici” approvati periodicamente dall’Assemblea dei soci Fondatori e la modulistica per presentare le richieste di contributi.

Con modalità decise dal Consiglio saranno divulgati resoconti periodici sull’attività svolta


Art. 9 – Controlli

È compito del Consiglio, del Revisore legale e dei collaboratori vigilare sul conflitto di interessi e sui principi che regolano l’attività della Fondazione.


Art. 10 – Privacy

La Fondazione, i suoi organi e i collaboratori trattano con la massima riservatezza tutti i dati e le informazioni che entrano in loro possesso, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di privacy. I dati e le informazioni sui quali vige il divieto di comunicazione a terzi e di divulgazione sono tutti quelli riguardanti l’organizzazione interna e la gestione dei beni materiali e immateriali della Fondazione, le operazioni commerciali e le intermediazioni finanziarie da essa effettuate, le procedure giudiziali e amministrative che la coinvolgono.